Abruzzo Engineering, Pezzopane: “Rilancio e nuovi vertici aziendali”

“La prossima assemblea di Abruzzo Engineering dovrà prevedere il rilancio della società con la revoca della liquidazione, nominando i nuovi vertici aziendali”. È quanto dichiara la senatrice Stefania Pezzopane. “Le professionalità presenti all’interno della società sono indispensabili per la ricostruzione dell’Aquila e per la protezione civile regionale. Non va, peraltro, dimenticato- prosegue- che un socio, Selex […]

pezzopane“La prossima assemblea di Abruzzo Engineering dovrà prevedere il rilancio della società con la revoca della liquidazione, nominando i nuovi vertici aziendali”. È quanto dichiara la senatrice Stefania Pezzopane.
“Le professionalità presenti all’interno della società sono indispensabili per la ricostruzione dell’Aquila e per la protezione civile regionale.
Non va, peraltro, dimenticato- prosegue- che un socio, Selex Se.Ma., società di Finmeccanica, ha realizzato il 90% della banda larga in Abruzzo, che in occasione del G8 di L’Aquila ha manifestato l’efficienza del servizio.
La precedente giunta regionale ha completamente ignorato le potenzialità derivanti dal completamento della rete con qualche danno per i cittadini abruzzesi che usufruiranno di tale servizio con notevole ritardo.
Mi auguro che il Presidente D’Alfonso e la giunta di centrosinistra tengano ben conto di tutto questo e che, oltre a salvaguardare il posto di lavoro per oltre centottanta famiglie, possano procedere alacremente al completamento della rete”.

Una risposta a “Abruzzo Engineering, Pezzopane: “Rilancio e nuovi vertici aziendali””

  1. Domenico Attanasii ha detto:

    INFORMATIVA RIVOLTA A TUTTI I LAVORATORI POSTI IN CASSA INTEGRAZIONE ED ESCLUSI “ARBITRARIAMENTE” DALL’ISTITUTO DELLA ROTAZIONE DEL PERSONALE (http://www.avvocatodoardo.it/sito/diritti_detail.php?id=20):

    (…) AVVOCATO ANDREA DOARDO – INFORMATIVA SULLA CASSA INTEGRAZIONE E LA ROTAZIONE DEL PERSONALE – LA ROTAZIONE NELLA CIGS
    Il problema della rotazione dei lavoratori nell’ipotesi di Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria è oggi tornato di attualità stante la grave crisi economica in atto.
    L’istituto della rotazione nasce dalla oggettiva necessità di non gravare con la riduzione delle retribuzioni soltanto alcuni lavoratori, ma ad essa, non è certamente secondario lo scopo di porre un freno ad eventuali iniziative datoriali finalizzate a liberarsi, anche se provvisoriamente, di alcuni dipendenti scomodi.
    La materia è regolata principalmente dai commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge n. 223 del 1991, il primo dei quali prevede che “I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8, devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti dall’art. 5 della legge n. 164 del 1975.”.
    Dunque il potere di scelta dei lavoratori da sospendere è del datore di lavoro, ma tale potere va esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, deve essere coerente con la cosiddetta causa integrabile e non deve violare il principio di non discriminazione; quanto ai criteri della rotazione, individuati nell’accordo sindacale sulla rotazione ovvero, in caso di mancato accordo, nel Decreto del Ministro che autorizza la procedura, essi debbono essere oggettivi e razionali.
    Nel caso di violazione dei criteri di rotazione ai singoli soggetti spetta il risarcimento del danno quantificato nella somma risultante dalla differenza tra quanto il lavoratore avrebbe percepito a titolo di retribuzione e quanto invece ha ottenuto a titolo di integrazione salariale. Per il datore di lavoro invece è espressamente previsto a titolo di sanzione, un significativo aumento del contributo addizionale dovuto.
    L’azienda che per motivi tecnico organizzativi non intende adottare la rotazione lo deve far presente nell’istanza al Ministero del Lavoro con la quale richiede l’intervento della CIGS spiegando in modo preciso e dettagliato le ragioni della richiesta in modo tale da fornire all’Amministrazione tutti gli elementi per valutarne la legittimità.
    L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione e l’indisponibilità all’esame congiunto si traducono nella illegittimità della sospensione dei lavoratori con la conseguenza che questi ultimi potranno chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento delle differenze salariali (…).

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