Condomini, un passo indietro: cambia la legge e la persona disabile avrà più difficoltà/video

Sta per entrare in vigore (il 18 giugno, a sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale) la legge 220/12 che modifica la disciplina del condominio. Tante le questioni contenute nei 32 articoli, tra cui l’accesso agli atti, gli impianti di energia da fonti rinnovabili esclusivi, la mediazione, il sito web condominiale, la videosorveglianza. Ma su […]

Sta per entrare in vigore (il 18 giugno, a sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale) la legge 220/12 che modifica la disciplina del condominio. Tante le questioni contenute nei 32 articoli, tra cui l’accesso agli atti, gli impianti di energia da fonti rinnovabili esclusivi, la mediazione, il sito web condominiale, la videosorveglianza. Ma su un aspetto focalizzano la loro attenzione associazioni di persone con disabilità (come Simona Petaccia di Diritti diretti onlus) e professionisti che lavorano sui temi dell’accessibilità (come l’architetto Daniela Orlandi responsabile in qualità di esperta del canale tematico Senza Barriere di Superabile.it dell’Inail), due delle tante voci che, sulle pagine di siti specializzati sui temi del diritto e delle disabilità, in modo unanime giudicano “un passo indietro” le nuove disposizioni.
Questo il centro della questione: in materia di rimozione delle barriere architettoniche negli spazi comuni, si modifica la maggioranza (finora agevolata, come previsto dalla legge 13 del 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) necessaria per decidere tale rimozione: non basta più una maggioranza “agevolata”, come previsto dalla legge 13 ancora per qualche giorno in vigore, l’approvazione da parte di un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale, ma occorre (articolo 5 della nuova legge) “la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile”. Può sembrare poca cosa, ma così non è, perché nella sostanza per le persone disabili si fa più irta di difficoltà la strada per ottenere un diritto (quale può essere, per fare un esempio, l’installazione di un ascensore nello stabile).

“Un altro passo indietro verso il diritto all’autonomia e alla libertà personale” scrive Simona Petaccia di Diritti diretti onlus sul blog Legafax; critico anche il commento di Pietro Membri, presidente nazionale dell’Associazione amministratori condominiali immobiliari (Anaci): “Le norme oggi modificate hanno consentito alla giurisprudenza, in questi anni, di estendere sempre di più fronte delle tutele proteggendo così non soltanto i disabili residenti negli edifici condominiali ma anche tutti coloro che hanno occasione di accedervi per qualsiasi motivo. Abbiamo così dimostrato che la battaglia per l’eliminazione delle barriere riguarda tutti i cittadini e non soltanto i disabili”. Altrettanto dure le critiche di Rosario Calabrese, presidente dell’Unione nazionale amministratori Immobiliari (Unai), pubblicate qualche settimana fa sul portale della Regione Emilia-Romagna: “Un pasticcio, si litigherà di più. La riforma ha cancellato 70 anni di giurisprudenza, in particolare sui cambi di destinazione d’uso delle parti comuni. Per giurisprudenza consolidata il cambio di destinazione è ormai considerato un’innovazione, e fino all’altro ieri, con le vecchie norme, una richiesta di questo tipo otteneva il via libera in assemblea con un quorum più basso. Ora, invece, la situazione sarà molto più complicata. E che dire dei disabili e dei permessi per ottenere l’abbattimento delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di un ascensore negli stabili? La riforma cambia le regole, e anche in questo caso stabilisce un nuovo quorum, stravolgendo prassi ormai consolidate”.

Secondo Daniela Orlandi, architetto ed esperta per il sito dell’Inail Superabile.it, “sarebbe necessario un atto che chiarisca alcuni commi della legge 11 dicembre 2012, n. 220 che tacitamente modifica la legge 13/89 nella parte relativa alle maggioranze agevolate per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche negli spazi comuni. In una paese – continua Orlandi – dove dal 1989, anno di emanazione della legge 13, continuiamo a vedere realizzati stabili non conformi a queste normative è ancora più negativo questo passo indietro. I contenziosi condominiali per le opere di abbattimento o superamento delle barriere saranno più frequenti e la persona disabile avrà più difficoltà a far valere un proprio diritto”. Quello che si chiede, conclude Orlandi, è “un po’ di chiarezza: una deroga esplicita – e non tacita – a garanzia dei diritti delle persone con disabilità”. (ep)

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