Dalla Cassazione: violazione domicilio anche senza magistrato

« Tale sentenza della Cassazione costituisce un altro passo verso la demolizione delle garanzie del contribuente, non solo quelle di rango costituzionale, come la inviolabilità del proprio domicilio, ma ledono seriamente principi e garanzie affermate nello Statuto del Contribuente ». La sentenza della Cassazione, numero 13319 del 29 c.m., afferma che sono utilizzabili le prove […]

« Tale sentenza della Cassazione costituisce un altro passo verso la demolizione delle garanzie del contribuente, non solo quelle di rango costituzionale, come la inviolabilità del proprio domicilio, ma ledono seriamente principi e garanzie affermate nello Statuto del Contribuente ».
La sentenza della Cassazione, numero 13319 del 29 c.m., afferma che sono utilizzabili le prove eventualmente ritrovate nella abitazione del contribuente, anche se il funzionario incaricato si è presentato al domicilio sprovvisto del mandato del magistrato. L’avvocato Forcellino, dirigente della Federcontribuenti: « Fino ad oggi la giurisprudenza della Cassazione era stata molto garantista, negando che un funzionario della amministrazione finanziaria potesse accedere alla abitazione privata del contribuente senza una regolare autorizzazione del magistrato: nei casi in cui il professionista abbia l’ufficio presso l’abitazione o nello stesso modulo.
Questa sentenza invece ribalta il precedente orientamento infliggendo un duro colpo ai diritti dei contribuenti riconosciuti dalla legge ». La suprema Corte sembra pasticciare in quanto, pur ribadendo che le prove trovate a supporto della verifica fiscale non sono utilizzabili se non vi è un regolare mandato della autorità giudiziaria, fanno salva la ipotesi in cui gli accertatori, scoprano altre prove che potrebbero dimostrare altri reati commessi dal contribuente. In questo caso, la loro inutilizzabilità viene sanata perché, secondo la cassazione, i funzionari della amministrazione finanziaria avrebbero potuto rintracciare quelle stesse prove se l’accesso alla abitazione del contribuente si fosse verificato in un momento successivo e con regolare mandato della autorità giudiziaria. In altri termini non sono utilizzabili le prove acquisite a seguito di una verifica presso la abitazione del contribuente per l’accertamento in corso, ma viene ammessa la utilizzabilità delle nuove prove che potrebbero far scattare nuove contestazioni di reati al contribuente.
Al di là di questa sentenza, conclude l’avvocato Forcellino, ” va ribadito che il domicilio del contribuente può essere violato solo su espresso mandato della autorità giudiziaria ”. Sicuramente altre sezioni della Corte di cassazione si pronunceranno, nuovamente sulla questione e, molto probabilmente con decisioni diverse da questa sentenza. Peccato, però che l’Italia, una volta considerata la culla del diritto, stia diventando sempre più la patria della dell’imbarbarimento giuridico.
Ormai il Giudice di legittimità ci ha abituato alla sua giurisprudenza altalenante che, troppo spesso, si contraddice, dove una sentenza annulla la precedente. Basti pensare alla giurisprudenza contrastante sulla rottamazione dei ruoli prevista dal condono della legge 289/82; sulla natura della ipoteca esattoriale; alla autonoma impugnabilità o meno dell’estratto di ruolo rilasciato dalla società di riscossione al contribuente. E questo, con il serio rischio che un contribuente inizi un giudizio confidando, giustamente su un indirizzo giurisprudenziale favorevole e poi si trovi rappresentato dal mutato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, a soccombere in una lite.

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